Benvenuti nel sito GFR SICUREZZA

Nel sito potrete trovare informazioni inerenti la sicurezza nei cantieri edili, come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm. Titolo IV e quanto previsto dal suindicato Decreto Legislativo inerente la copertura dell'incarico di RSPP Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Ateco3 (art. 32 commi 2 e 4).

GFR SICUREZZA
è in grado di soccombere a tutte le predisposizioni ed obblighi previsti dal T.U.S. Pertanto è in grado di garantire:

1. Copertura dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione (CSP)
Art. 91 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.

2. 
Copertura dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori (CSE) - Art. 92 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.

3. Consulenza tecnica a professionisti incaricati per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), Fascicolo della Manutenzione per la Prevenzione e Protezione dei Rischi, nonchè tutti gli adempimenti durante la fase di esecuzione dell'opera.

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RESPONSASIBILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE R.S.P.P.  * *

GFR SICUREZZA 
è in grado di combinare sinergicamente le proprie conoscenze nell'ambito dei Processi produttivi al fine di garantire le aziende clienti, prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.
Il macro settore di competenza è l'ATECO 3 Edilizia e Cave.
 
Il servizio offerto è quello di adempiere alle disposizioni legislative legate ai diversi aspetti del Testo Unico e dare risposte concrete, anche avvalendosi di esperti del settore. Questo è difficile per Aziende strutturate e diviene spesso un problema insormontabile per le piccole aziende, dove la formazione di queste figure risulterebbe assai difficile e costosa. Tutti questi servizi sono adesso a vostra disposizione e sicuramente alla portata del portafoglio di ogni Azienda.
 
Servizi standard offerti:
 
1. Incarichi come RSPP esterno
A seguito della redazione del DVR, possono essere presi in considerazione incarichi come RSPP Esterno per l'azienda interessata. Dal momento dell'accettazione dell'incarico vengono concordati con il cliente dei calendari di visita programmata ed un programma di lavori. Il costo e' proporzionale alla classe di rischio dell'azienda ed al numero dei dipendenti.
 
2. Redazione POS, DVR, DUVRI 
DVR, POS, DUVRI, ed altri documenti relativi alla sicurezza sul lavoro possono essere redatti. La redazione dei documenti avviene a seguito di sopralluogo e verifica della documentazione esistente in azienda.
 
3. Misure di Prevenzione e Protezione (MPP)
Le Misure di Prevenzione e Protezione (MPP) indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi vengono seguite con cura fino alla conclusione. L'avvenuta manutenzione correttiva o preventiva e periodica di macchine, strumenti ed attrezzature viene periodicamente verificata.
 
4. Sorveglianza sanitaria
In base all'attivita' dell'azienda e soprattutto degli addetti, viene indicato gia' nel DVR chi sia soggetto o meno alla sorveglianza sanitaria obbligatoria.
 
5. Formazione
Uno degli aspetti fondamentali dell'applicazione delle norme legate alla sicurezza sul lavoro, passa obbligatoriamente per una corretta e quantopiù dettagliata formazione degli "attori della sicurezza" nella specifica materia in questione. GFR SICUREZZA, in collaborazione con Enti Certificati, è in grado di fornire ogni tipo di corso sia necessario.
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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Sentenze

Cassazione Penale, obblighi e responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

 

 


L'operato del coordinatore per l'esecuzione deve mirare ad un effettivo controllo, anche se non necessariamente costante, dell'applicazione da parte delle imprese delle disposizioni del PSC e dei POS.
E' quanto sottolineato dalla Cassazione Penale in una sentenza relativa ad un infortunio su un cantiere.
Ribadisce, inoltre, tre principi ormai consolidati nella giurisprudenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

  • il coordinatore per la sicurezza è garante insieme al datore di lavoro della sicurezza dei lavoratori che vengono a trovarsi ad operare in un cantiere;
  • il lavoratore non risponde del suo operato, se pure ha commesso una imprudenza, se comunque l'infortunio accadutogli è legato a delle carenze in materia di salute e di sicurezza sul lavoro;
  • nel caso in cui ci siano più persone titolari della garanzia di sicurezza e dell'obbligo di evitare un evento, ciascuno è destinatario per intero di quell'obbligo con la conseguenza che, se un intervento è eseguito da uno dei garanti, è necessario che l'altro o gli altri si accertino che il primo sia effettivamente intervenuto e nel caso in cui l'intervento non risulti adeguato questi versano in colpa se hanno confidato nello stesso.

 

 

La sentenza di condanna
Una sentenza di primo grado ha condannato per il reato di omicidio colposo:

  • il responsabile dei lavori nonché coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione di un cantiere edile durante i lavori di ampliamento di uno stabilimento industriale (violazione degli articoli 2 e 4, commi 1 e 2, e 5, del D. Lgs. n. 494 del 1996);
  • il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice per aver cagionato la morte di un lavoratore dipendente della ditta appaltatrice stessa (violazione degli articoli 4 ed 8 del medesimo D. Lgs. n. 494 del 1996).

 

L'operaio infortunato, salito sulla copertura di un capannone senza alcun mezzo di protezione né individuale né collettivo, poggiando il proprio peso su uno dei pannelli in vetroresina, è precipitato al suolo da un'altezza di circa dieci metri, riportando trauma cranio-encefalico e trauma toracico che ne hanno determinato il decesso.

La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di primo grado, ribadendo le responsabilità sia del datore di lavoro che del responsabile per la sicurezza.
Entrambi gli imputati hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione.

 

Nel ricorso il coordinatore ha sostenuto che è il datore di lavoro ad avere la responsabilità dell'operato dei lavoratori, con l'obbligo di individuare i rischi e prevenirli, mentre al coordinatore spetterebbe principalmente la verifica circa il rispetto delle regole dettate dal piano di sicurezza e di coordinamento, senza alcun obbligo di una sua continua e giornaliera presenza in cantiere.
Il datore di lavoro ha sostenuto, invece, che i lavori appaltati non erano da eseguirsi in quota ma solo esclusivamente a terra, essendo stati i lavori di copertura affidati dal committente ad altra impresa.
Entrambi i ricorsi degli imputati sono stati rigettati dalla suprema Corte che ha pertanto confermato la condanna.

(Fonte: "BibLus-net by ACCA - www.acca.it/biblus-net")
 



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